L.R.
2 marzo 1999, n. 3 (1).
Riordino
delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1999, n. 15.
Vedi
L.R. 09 marzo 2000, n. 19.
Vedi
L.R. 04 settembre 2001, n. 26.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art.
50, che modifica l’art. 126 della presente legge, e art. 51, che dispone
l’abrogazione degli artt. 112 commi 1, 2, 3, 4 e 5, 113, 114 e 115.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 29 art. 19
che abroga gli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 44.
Vedi
L.R. 04 dicembre 2001, n. 35 art. 2
che abroga gli artt. 111 comma 2 e 115 comma 2 della presente legge.
Vedi
L.R. 07 marzo 2002, n. 2 che
modifica l’art. 85 della presente legge.
Vedi
L.R. 31 luglio 2002, n. 14 art. 20,
che abroga gli artt. 65 e 66 della presente legge.
Vedi
L.R. 26 novembre 2002, n. 24 art.
16, che abroga l’art. 110 comma 1 lett. dd) della presente legge.
Vedi
L.R. 16 dicembre 2002, n. 30 art. 1,
che modifica l’art. 74 della presente legge.
Vedi
L.R. 14 maggio 2003, n. 9.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo
I - Oggetto e principi
Art.
1
Oggetto.
1.
La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997,
n. 59 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, così
come richiamati ed integrati dalla L.R. 14 ottobre 1998, n. 34, attua il riordino
delle funzioni e dei compiti amministrativi già esercitati dalla Regione o
conferiti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 alle regioni, agli enti locali e
alle autonomie funzionali. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e
2 del decreto legislativo n. 112 del 1998:
a)
individua le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'esercizio
unitario a livello regionale, da riservare alla Regione;
b)
conferisce le funzioni ed i compiti amministrativi, che non richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale, alle province, ai comuni, alle
comunità montane ed alle autonomie funzionali.
2.
La presente legge detta, anche, norme in materia di agricoltura, foreste ed
economia montana, caccia e pesca, sulla base di quanto già previsto dalla L.R. 2
aprile 1998, n. 10, nonché in materia di delimitazione dei territori montani ai
sensi dell'articolo 28, comma 3, della L. 8 giugno 1990, n. 142.
Art.
2
Strumenti,
procedure e modalità del conferimento.
1.
Il conferimento da parte della Regione agli enti locali ed alle autonomie
funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi nonché il trasferimento
del patrimonio, delle strutture organizzative, del personale e delle risorse
finanziarie, viene effettuato attraverso gli strumenti e le procedure di
raccordo e di concertazione e secondo le modalità ed i criteri previsti nella
legge regionale n. 34 del 1998.
TITOLO
II
Sviluppo
economico e attività produttive
Capo
I - Artigianato
Art.
3
Funzioni
concernenti la materia artigianato.
1.
Le funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia artigianato, così
come definita dall'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitati dalla
Regione, dagli enti locali e dalle autonomie funzionali secondo le disposizioni
del presente capo.
Art.
4
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relativi:
a)
alla disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela
dell'artigianato;
b)
alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la
concessione e la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni,
sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati;
c)
alle attività inerenti il sistema informativo regionale e l'Osservatorio
regionale dell'artigianato, e alla connessione con il Sistema informativo e
osservatorio economico nazionale dell'artigianato (S.I.O.E.) di cui alla L. 3
ottobre 1987, n. 399;
d)
allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
e)
alla promozione e allo sviluppo dei servizi reali alle imprese;
f)
alla valorizzazione, alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato
artistico e tradizionale;
g)
alla definizione delle intese con lo Stato per l'avvalimento dei comitati
tecnici regionali di cui all'articolo 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949, nelle
ipotesi di cofinanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
5
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni concernenti la erogazione alle
imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di
qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso
ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
2.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi
della L.R. 12 marzo 1990, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
6
Funzioni
conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1.
Tutte le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di
autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla
L.R. 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sono
trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Capo
II - Industria e insediamenti produttivi
Art.
7
Funzioni
relative alla materia industria.
1.
Le funzioni amministrative relative alla materia industria comprendono le
attività indicate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
8
Funzioni
riservate alla Regione .
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di industria,
così come delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 4 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei
presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione
alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di
qualsiasi genere, comunque denominati.
Art.
9
Funzioni
conferite alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dalla
L.R. 23 marzo 1995, n. 12, ivi compreso ogni adempimento tecnico,
amministrativo e di controllo.
2.
Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la
concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni,
sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da
interventi comunitari.
Art.
10
Funzioni
conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le
funzioni loro attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del
1998.
Art.
11
Aree
industriali e aree ecologicamente attrezzate.
1.
La Regione disciplina con legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate,
dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo
26 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2.
Con la legge di cui al comma 1, la Regione detta anche criteri e procedure
volti a garantire:
a)
che la individuazione delle aree avvenga prioritariamente tra le aree, zone o
nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi;
b)
che sia assicurata la partecipazione degli enti locali interessati, anche
mediante accordi di programma.
Art.
12
Funzioni
relative alla materia insediamenti produttivi.
1.
Le funzioni relative agli insediamenti produttivi, sono quelle concernenti la
realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il
rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, ai sensi dell'articolo 23,
comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
13
Funzioni
conferite ai comuni.
1.
I comuni esercitano, anche in forma associata, le funzioni loro attribuite in
materia di insediamenti produttivi dagli articoli 23, comma 1, e 24 del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
Art.
14
Assistenza
alle imprese e sportello unico per le attività produttive.
1.
La Regione, nell'ambito delle funzioni di assistenza alle imprese di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 assicura la raccolta e
la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo sviluppo delle
attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle
normative applicabili agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità
organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
nonché agli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2.
Al fine di garantire una informazione capillare e completa in tutto il
territorio regionale, la Regione, per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, si avvale prioritariamente degli sportelli unici costituiti dai comuni
in forma singola o associata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
3.
La Regione, in attuazione anche di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 13 della legge regionale n.
34 del 1998, sull'individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato
delle funzioni attribuite ai comuni, promuove, con il concorso del Consiglio
delle autonomie locali, le opportune intese tra i comuni al fine di favorire
l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati.
4.
La Regione, anche con la collaborazione delle province e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, assicura agli sportelli unici
la disponibilità di tutte le informazioni necessarie.
5.
In caso di stipula di patti territoriali o contratti d'area, la gestione dello
sportello unico può essere attribuita, sulla base delle intese di cui al comma
3, al soggetto pubblico responsabile del patto e del contratto.
Capo
III - Energia
Art.
15
Funzioni
relative alla materia energia.
1.
Le funzioni relative alla materia energia concernono la ricerca, la produzione,
il trasporto e la distribuzione di energia, così come indicate dall'articolo 28
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
16
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dall'articolo 30, comma
1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché quelle già delegate
dall'articolo 9 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed
integrazioni, salvo quelle sub-delegate alle province dall'articolo 17, comma 2
della presente legge.
2.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo
30, commi 2 e 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché le funzioni già
attribuite dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 6, comma 1 della legge
n. 10 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
In riferimento all'articolo 15, la Regione adotta il Piano Energetico Regionale
(P.E.R.) che costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica
regionale e ne fissa gli obiettivi con particolare riferimento agli aspetti
ambientali, avvalendosi anche delle forme di incentivazione previste dalla
legge n. 10 del 1991.
4.
La Regione concorre alla elaborazione delle norme attuative sulle tipologie
tecnico-costruttive ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n.
10 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla adozione
dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 5, 6, 16 e 17 della L. 9 gennaio
1991, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
La Regione determina i requisiti, i criteri e i presupposti per la concessione
e la erogazione degli ausili finanziari previsti dalla legge.
6.
La Regione, per le finalità di cui alla legge n. 10 del 1991, può stipulare
convenzioni e accordi di programma per la realizzazione di campagne
promozionali e per programmi di diagnosi energetica.
7.
La Regione concorre alla stipulazione dell'accordo di programma di cui
all'articolo 30, comma 2 della legge n. 9 del 1991.
8.
La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti
locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art.
17
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Le province, nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento previste dal
piano regionale sull'uso delle fonti rinnovabili di energia, esercitano le
funzioni loro attribuite dall'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n.
112 del 1998.
2.
Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la
erogazione e la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13
della legge n. 10 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni,
compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
3.
Le province svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul
risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, ed in particolare quelle
di cui all'articolo 31, comma 3 della legge n. 10 del 1991, salvo quelle
attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 18.
Art.
18
Funzioni
e compiti conferiti ai comuni.
1.
I comuni esercitano le funzioni di controllo in materia di contenimento del
consumo di energia negli edifici di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge
n. 10 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni con più di
quarantamila abitanti esercitano, altresì, le funzioni di controllo previste
dall'articolo 31, comma 3 della stessa legge, nonché quelle di cui all'articolo
2, commi 3 e 4, all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.
2.
I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedono,
nell'ambito del piano regolatore generale, il piano comunale per l'uso delle
fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge n.
l0 del 1991.
Capo
IV - Miniere e risorse geotermiche
Art.
19
Funzioni
relative alla materia miniere e risorse geotermiche.
1.
Le funzioni amministrative relative alla materia miniere e risorse geotermiche
concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle
risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento
di tali attività, così come indicate dall'articolo 32 del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
Art.
20
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
La Regione esercita le funzioni delegate dall'articolo 34, commi 1, 3 e 4 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 21,
comma 1.
2.
La Regione determina i presupposti, i requisiti e i criteri per la concessione
ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a
favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di
sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai
programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di
riconversione delle attività minerarie.
3.
La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare dei canoni minerari e
delle tariffe relative ad autorizzazioni, verifiche e collaudi, entro i limiti
fissati con legge della Repubblica.
4.
La Regione provvede a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i dati concernenti le informazioni acquisite dai titolari di
permessi e di concessioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
Art.
21
Funzioni
conferite alle province.
1.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative di vigilanza e di
polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque
minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di
coltivazione di cave e torbiere.
2.
Sono sub-delegate alle province:
a)
le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
b)
le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche;
c)
la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2,
ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
Art.
22
Valutazione
di impatto ambientale.
1.
La Regione provvede alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di
ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla
terraferma, così come disciplinato dalla L.R. 9 aprile 1998, n. 11.
2.
I comuni rilasciano i pareri di cui all'articolo 5, comma 4 della legge
regionale n. 11 del 1998 e partecipano alla conferenza dei servizi convocata ai
sensi dell'articolo 6 della legge medesima.
Art.
23
Modifiche
della legge regionale n. 28 del 1980, relativa alla coltivazione di cave e
torbiere.
1. (2).
Capo
V - Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art.
24
Funzioni
e compiti conferiti alla Regione.
1.
Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitate dalla Giunta regionale.
2.
Lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della
L. 29 dicembre 1993, n. 580, salva l'ipotesi di cui all'articolo 38, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 112 del 1998, è disposto con decreto del
presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
3.
Il Consiglio regionale procede alla designazione del componente del collegio
dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge n.
580 del 1993.
4.
La Regione trasmette annualmente al Ministro dell'industria, commercio e
artigianato una relazione sull'attività delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sentita l'unione regionale delle stesse. Per
l'acquisizione delle informazioni necessarie per la stesura della relazione, le
camere di commercio trasmettono alla Regione gli statuti e le loro
modificazioni, i bilanci corredati delle relazioni illustrative, nonché il
consuntivo dei programmi attuati.
5.
La Regione promuove forme di collaborazione con il sistema camerale e tra
questo e il sistema degli enti locali.
Cap.
VI - Fiere e mercati
Art.
25
Funzioni
relative alla materia fiere e mercati.
1.
Le funzioni amministrative relative alla materia fiere e mercati ricomprendono le
attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e
la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori
di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori
produttivi interessati, così come indicate dall'articolo 39, comma 1, prima
parte del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
26
Funzioni
riservate alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa
trasferiti ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettere a), c) ed f) del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
2.
La Regione esercita inoltre, le funzioni di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, ponendo in essere ogni
iniziativa idonea a favorire gli obiettivi ivi indicati.
Art.
27
Funzioni
conferite ai comuni.
1.
Oltre alle funzioni amministrative di cui all'articolo 6, comma 3 della legge
regionale n. 6 del 1997, i comuni esercitano, anche in forma associata, e nelle
zone montane, anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative
loro trasferite dall'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del
1998.
Capo
VII - Commercio
Art.
28
Funzioni
relative alla materia commercio.
1.
Le funzioni amministrative relative alla materia commercio ricomprendono
l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su
aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme
speciali
di
vendita, nonché quelle concernenti la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio, così come indicate dall'articolo
39, comma 1, seconda parte del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
29
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relative:
a)
alle competenze già delegate ai sensi degli articoli 52, comma 1 e 77 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
b)
alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio nonché
allo sviluppo dei servizi reali alle piccole e medie imprese;
c)
alla programmazione, nell'ambito dei piani regionali di formazione
professionale, anche avvalendosi per l'organizzazione dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (I.C.E.), di corsi di qualificazione tecnica e
manageriale degli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
d)
alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la
concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi
di qualsiasi genere, comunque denominati;
e)
allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di consumi; alla
promozione dell'associazionismo tra consumatori alla cura degli osservatori
regionali dei prezzi, consumi, tariffe e tributi locali.
Art.
30
Funzioni
conferite alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alla
concessione e all'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e
incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da
interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e
di controllo.
2.
Sono inoltre, trasferite le funzioni amministrative concernenti
l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli
operatori commerciali con l'estero. Le province, per l'esercizio delle
funzioni, possono avvalersi anche dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (I.C.E.).
Art.
31
Funzioni
e compiti conferiti ai comuni.
1.
Sono trasferiti ai comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi:
a)
all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere;
b)
al controllo sui numeri isolati di arte varia e sull'impiego degli artisti
extracomunitari.
Art.
32
Disciplina
del commercio.
1.
Sono fatte salve le funzioni ed i compiti conferiti alla Regione, alle
province, ai comuni dalla disciplina di settore dettata dal D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 114 e dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.
Capo
VIII - Turismo
Art.
33
Funzioni
concernenti la materia turismo.
1.
Le funzioni concernenti la materia turismo ed industria alberghiera, così come
definita dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprendono
ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le
agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati,
anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.
Art.
34
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
La Regione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del turismo, nel quadro
delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
2.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di qualificazione
dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e
assistenza al turista;
b)
alla promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta
turistica regionale nonché delle diverse componenti dell'offerta turistica
presenti nel territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;
c)
ai criteri per l'organizzazione, anche in forma telematica ed informatizzata,
nell'ambito del sistema informativo regionale, o di altri sistemi, della
raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali
del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la
domanda turistica;
d)
all'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale sul turismo di
cui alla L.R. 8 agosto 1996, n. 20;
e)
alla programmazione e al coordinamento in relazione ai profili professionali
inerenti al turismo, in collegamento con gli altri soggetti pubblici competenti
nonché all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e alla
tenuta dei relativi elenchi ricognitivi;
f)
alla programmazione e al coordinamento in materia di intermediazione turistica
e di agenzie di viaggio e turismo;
g)
alla determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed
esercizio delle attività compiute dalle associazioni senza scopo di lucro e
dalle pro-loco;
h)
alla determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la
concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di
contributi, sovvenzioni ed incentivi, comunque denominati;
i)
alle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti strumentali del comparto
turistico;
l)
alla tenuta dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo;
m)
alla tenuta dell'elenco delle strutture ricettive;
n)
alla classificazione delle strutture ricettive.
Art.
35
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative:
a)
al rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di
viaggio e turismo di cui alla L.R. 16 febbraio 1998, n. 5, dandone
comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle agenzie
di viaggio e turismo ivi previsto;
b)
alla realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle
professioni turistiche, nell'ambito degli strumenti programmatori regionali ed
in conformità con le leggi regionali sulle professioni turistiche;
c)
alla concessione e all'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se
derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico,
amministrativo e di controllo.
2.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi
della legge regionale n. 20 del 1996.
Art.
36
Funzioni
conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alla
tenuta del registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche di cui
alla L.R. 30 agosto 1988, n. 37.
Art.
37
Funzioni
e compiti conferiti ai comuni.
1.
Sono trasferite ai comuni, oltre le funzioni ed i compiti amministrativi loro
conferiti dalla legislazione nazionale e regionale di settore, quelle relative:
a)
alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di
esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo di cui alla L.R.
22 giugno 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;
b)
alla gestione del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8
della L. 17 maggio 1983, n. 217.
Art.
38
Modifica
della legge regionale n. 5 del 1998, relativa alla disciplina dell'attività di
agenzie di viaggio e turismo.
1. (3).
Capo
IX - Modificazioni e integrazioni L.R. 8 agosto 1996, n. 20, relativa
all'organizzazione turistica regionale
Art.
39
Trasferimento
funzioni dei servizi turistici territoriali.
1.
Le funzioni ed i compiti svolti sul territorio dai servizi turistici
territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni.
2.
I beni mobili e immobili e le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento
delle funzioni e dei compiti attualmente svolti dai servizi turistici
territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni, secondo quanto disposto dagli
articoli 17 e 19 della legge regionale n. 34 del 1998.
3.
I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici
territoriali - IAT, si associano secondo le forme previste dal Capo VIII della
L. 8 giugno 1990, n. 142, per l'organizzazione e la gestione dei servizi
turistici locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
I beni mobili ed immobili, il personale e le risorse finanziarie funzionali
alla organizzazione e alla gestione dei servizi turistici territoriali sono
messi a disposizione, da parte dei comuni cui sono stati trasferiti, della
struttura associativa costituita ai sensi del comma 3.
5.
Il trasferimento ai comuni dei beni, del personale e delle risorse finanziarie
ed il concreto esercizio delle funzioni è subordinato alla costituzione delle
strutture associative, ai sensi del comma 3.
5-bis.
Entro un anno dalla costituzione delle forme associative previste dal comma 3,
la Giunta regionale procede, anche su proposta dei Comuni, alla verifica della
adeguatezza degli ambiti territoriali ivi individuati (4).
5-ter.
I Comuni destinatari dei trasferimenti, possono individuare nella Comunità
montana, il soggetto per la gestione associata delle funzioni (5).
Art.
40
Modificazioni
e integrazioni articolo 5 legge regionale n. 20 del 1996.
1.
Al comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1996, dopo le
parole «Ai Comuni» è soppresso il periodo: «, anche avvalendosi della
collaborazione tecnica dei servizi turistici territoriali di cui al successivo
articolo 16,».
2. (6).
Art.
41
Integrazioni
articolo 8 legge regionale n. 20 del 1996.
1. (7).
Art.
42
Modificazione
articolo 15 legge regionale n. 20 del 1996.
1.
Al comma 4, dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 1996, dopo le
parole «Azienda di promozione turistica» sono soppresse le parole «e di ciascun
servizio turistico territoriale - IAT, di cui all'articolo 16,».
Art.
43
Patrimonio.
1.
I beni immobili di proprietà della A.P.T. regionale, necessari allo svolgimento
delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 39, o comunque utili allo
svolgimento della promozione, dell'offerta e dell'accoglienza turistica, sono
trasferiti ai comuni nei quali sono situati, secondo quanto disposto
dall'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 1998.
Art.
44
Modificazione
articolo 18 legge regionale n. 20 del 1996.
1.
Al comma 5, dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 1996, dopo la
parola «immobiliare» è soppresso il periodo: «avvalendosi dei servizi
territoriali di cui all'articolo 16».
Capo
X - Disposizioni comuni
Art.
45
Funzioni
generali riservate alla Regione.
1.
Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono riservate alla Regione le
funzioni amministrative relative:
a)
al concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e
nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione di interventi
nelle aree interessate da programmi comunitari;
b)
alle intese e alle concertazioni che regolano i rapporti della Regione con la
Comunità europea, lo Stato e le altre regioni;
c)
all'approvazione di piani pluriennali e annuali per il coordinamento e
l'armonizzazione in un quadro unitario degli interventi e alla verifica della
relativa attuazione;
d)
alla realizzazione di programmi di sviluppo territoriale o settoriale, attuati
secondo la procedura negoziale, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 123, che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, ivi comprese
le funzioni e gli adempimenti relativi alla concessione ed erogazione di ausili
finanziari da essi previsti;
e)
al coordinamento dei sistemi informativi al fine del miglioramento dei servizi
e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche con
la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato. A tal fine, la Regione individua forme di raccordo
delle strutture e degli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 14
della presente legge;
f)
alla determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli
strumenti di programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra
Regione, enti locali, autonomie funzionali e soggetti privati;
g)
al coordinamento per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti e
dell'internazionalizzazione delle imprese;
h)
alla definizione di speciali qualità delle imprese ai fini della concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici;
i)
ai rapporti con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Art.
46
Funzioni
riservate alla Regione in materia di accesso al credito.
1.
Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998, tra le
funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie di cui
al presente titolo, sono ricomprese anche quelle concernenti ogni tipo di
intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in
base a legge dello Stato, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al
credito agevolato secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 123
del 1998, i controlli sulla sua effettiva destinazione, e la disciplina dei
rapporti con gli istituti di credito e con l'Artigiancassa.
2.
Le funzioni di cui al comma 1, comprendono le funzioni di determinazione dei
criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di
prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di
concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi
a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Art.
47
Funzioni
riservate alla Regione in materia di commercializzazione dei prodotti e
internazionalizzazione delle imprese.
1.
La Regione, sulla base degli indirizzi forniti dal CIPE ai sensi dell'articolo
24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 definisce le politiche ed i programmi
rivolti ai processi di commercializzazione dei prodotti e
internazionalizzazione delle imprese, per i settori produttivi
dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale,
del turismo, del commercio e dei servizi.
2.
Le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
sono riservate alla Regione che esercita altresì quelle previste dall'articolo
18, comma 2 dello stesso decreto, nel rispetto del principio di concorrenza con
lo Stato.
3.
La Regione favorisce la gestione unitaria delle attività di promozione
economica tra tutti i soggetti operanti nel settore, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68 recante norme di riforma
dell'I.C.E.
4.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, la Regione istituisce
un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e
contabile, al quale possono aderire tutti i soggetti pubblici interessati.
Art.
48
Fondo
unico regionale industria.
1.
È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali,
nel quale confluiscono le risorse provenienti dallo Stato per l'industria ai
sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tutte
le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno per
l'industria.
2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio
di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento,
delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi
statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 19,
comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
TITOLO
III
Territorio,
ambiente e infrastrutture
Capo
I - Territorio e urbanistica
Art.
49
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni relative alla identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio regionale, con riferimento ai
valori ambientali e naturali, alla difesa del suolo e alla articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza regionale.
2.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative individuate dalla L.R. 2
settembre 1974, n. 53, L.R. 18 agosto 1989, n. 26, L.R. 17 aprile 1991, n. 6,
L.R. 10 aprile 1995, n. 28, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e successive
modificazioni e integrazioni.
3.
Sono, in particolare, riservate alla Regione le funzioni concernenti la
localizzazione nel territorio regionale, sentiti i comuni interessati, delle
opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli
enti locali.
Capo
II - Edilizia residenziale pubblica
Art.
50
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
relative:
a)
al concorso, d'intesa con i comuni, alla elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica di interesse nazionale;
b)
alla specificazione di criteri per favorire l'accesso al mercato delle
locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e degli interventi concernenti il
sostegno finanziario al reddito;
c)
alla determinazione, d'intesa con i comuni, del fabbisogno abitativo;
d)
alla determinazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento,
anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero
urbano e di riqualificazione urbana;
e)
alla formazione dei piani e dei programmi di intervento;
f)
alla determinazione delle modalità di incentivazione, anche finanziaria;
g)
all'indicazione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie
categorie di operatori e per la scelta di questi ultimi;
h)
alle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;
i)
alla verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse
finanziarie;
l)
alla determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi per la
realizzazione degli interventi;
m)
alla determinazione di limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per
l'accesso ai benefici;
n)
alla promozione di iniziative di sperimentazione e ricerca;
o)
ai criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale destinati all'assistenza abitativa e alla fissazione dei relativi
canoni;
p)
alle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire
l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti;
q)
all'ordinamento, alla istituzione, alla vigilanza e al controllo degli Istituti
per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.);
r)
alle linee guida per la progettazione e realizzazione di alloggi di nuova
costruzione e per gli interventi di recupero;
s)
ai criteri per l'esercizio della vigilanza amministrativo-finanziaria sulle
cooperative edilizie ammesse al godimento di contributi pubblici;
t)
alla gestione ed attuazione degli interventi relativi alla realizzazione di
nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso gli I.E.R.P.
Art.
51
Funzioni
e compiti conferiti ai comuni.
1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a)
all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di
intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
b)
all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli
interventi localizzati nel proprio territorio;
c)
alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione
degli interventi;
d)
all'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di
edilizia residenziale pubblica;
e)
all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
f)
alla vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative
edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
g)
all'autorizzazione della cessione in proprietà del patrimonio edilizio
realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
h)
all'autorizzazione della cessione o locazione anticipata degli alloggi di
edilizia agevolata.
2.
Sono attribuite ai comuni, nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione
degli alloggi, ed in particolare:
a)
la formazione e gestione dei bandi di concorso;
b)
la formazione ed approvazione delle graduatorie per l'assegnazione;
c)
la promozione della mobilità degli assegnatari in ambito comunale;
d)
la gestione delle riserve di alloggi, i provvedimenti di decadenza e di revoca
e la comminazione di misure per l'occupazione e la detenzione degli alloggi
senza titolo.
Capo
III - Funzioni di carattere generale in materia ambientale e protezione della
flora e della fauna
Art.
52
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di protezione
della flora e della fauna, di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, ed in particolare, quelle relative:
a)
alla specificazione di obiettivi ed iniziative conseguenti al recepimento, nel
territorio regionale, di convenzioni internazionali e direttive comunitarie
relative alla tutela dell'ambiente;
b)
alla specificazione di valori limite, standards, obiettivi di qualità e
sicurezza necessari per il raggiungimento di livelli adeguati di tutela
ambientale sul territorio regionale;
c)
alla promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale in ambito
regionale;
d)
alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile in
ambito regionale;
e)
all'adozione di misure d'urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale in
ambito regionale;
f)
alla determinazione delle priorità dell'azione ambientale attraverso specifici
piani e programmi;
g)
al coordinamento degli interventi ambientali attuati dagli enti locali;
h)
alla promozione di intese, accordi di programma e convenzioni per l'attuazione
di programmi regionali richiedenti iniziative coordinate con lo Stato ed altri
enti pubblici o privati;
i)
alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari interventi e alla loro
assegnazione agli enti realizzatori;
l)
alle competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, ad eccezione di
quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.
Art.
53
Funzioni
e compiti conferiti agli enti locali.
1.
Sono delegate agli enti locali, individuati dal Consiglio regionale in sede di
approvazione dei programmi regionali di tutela ambientale, tenuto conto delle
caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il criterio di
adeguatezza, le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi
medesimi.
Capo
IV - Valutazione di impatto ambientale
Art.
54
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di
valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), ivi comprese le categorie di opere,
gli interventi e le attività individuate con atto di indirizzo e coordinamento
ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che
vengono esercitate, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 9 aprile 1998, n.
11.
Cap.
V - Attività a rischio di incidente rilevante
Art.
55
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di attività a
rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, relative alle attività industriali soggette agli obblighi di
cui agli articoli 4 e 6 D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ivi compresi i
provvedimenti previsti dall'istruttoria tecnica, nonché le funzioni relative
alla individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività
industriali a rischio di incidente rilevante e alla assunzione delle misure di
salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale.
2.
La Regione attraverso specifiche normative stabilisce i raccordi tra i soggetti
incaricati di svolgere le istruttorie, salvaguardando con il coinvolgimento
degli enti locali interessati e dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (A.R.P.A.), la sicurezza del territorio e della popolazione.
Capo
VI - Aree ad elevato rischio ambientale
Art.
56
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad
elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, in particolare la Regione:
a)
individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree
caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la
popolazione;
b)
dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;
c)
predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle
priorità di intervento.
Art.
57
Funzioni
e compiti conferiti agli enti locali.
1.
Sono delegate agli enti locali, individuati dal Consiglio regionale in sede di
approvazione dei programmi regionali di cui all'articolo 56, comma 1, lettera
c), tenuto conto delle caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il
criterio di adeguatezza le funzioni amministrative relative all'attuazione dei
programmi medesimi.
Capo
VII - Aree naturali protette
Art.
58
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
alla programmazione in generale e quella in materia di educazione ambientale;
b)
all'istituzione e alla delimitazione con legge regionale delle aree naturali
protette, nonché della loro promozione di carattere generale;
c)
alla programmazione relativa ai finanziamenti a destinazione vincolata dello
Stato e della Unione europea, ferme restando le competenze di esecuzione
esercitate secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme
vigenti e dalle disposizioni della presente legge;
d)
all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree
naturali protette di ambito interprovinciale, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 8 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, nonché, nei casi previsti dalla
stessa legge, all'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e
all'esercizio dei poteri di vigilanza;
e)
alle attività relative alla gestione delle aree naturali protette di livello
interregionale, attraverso opportuni accordi e convenzioni, ivi compresi
interventi di sistemazione, autorizzazione, vigilanza.
Art.
59
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alle aree
naturali protette ricadenti nel territorio di una provincia, concernenti
l'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree
medesime, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 della L.R. 3 marzo
1995, n. 9, d'intesa con gli enti locali interessati, nonché, nei casi previsti
dalla stessa legge, l'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e
all'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art.
60
Modificazioni
della legge regionale n. 9 del 1995, relativa alla tutela dell'ambiente e alle
aree naturali protette.
1.
All'articolo 9, comma 2 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, sono soppresse le parole
«dai presidenti delle Amministrazioni provinciali».
2.
All'articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 9 del 1995, le parole «Giunta
regionale e reso esecutivo con decreto del Presidente» sono sostituite dalla
parola «provincia».
3.
Agli articoli 12, comma 6, 13, comma 1, 14, comma 2 e 24 della legge regionale
n. 9 del 1995, le parole «Giunta regionale» sono sostituite con la parola
«provincia».
4.
Le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle aree naturali
protette di ambito interprovinciale.
Capo
VIII - Inquinamento delle acque
Art.
61
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di
inquinamento delle acque, di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112
del 1998, relative:
a)
alla programmazione, al coordinamento, all'indirizzo e al controllo
sull'attività delle Autorità di ambito, come individuate dall'articolo 12 della
L.R. 5 dicembre 1997, n. 43;
b)
alla determinazione di criteri per la formazione e l'aggiornamento dei catasti
degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
c)
all'emanazione di norme tecniche specifiche per la regolamentazione delle
attività di smaltimento di liquami e fanghi;
d)
alla definizione di criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle
caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo
qualitativo delle acque e degli scarichi;
e)
alla predisposizione e all'adozione dei piani di risanamento delle acque,
secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 43 del 1997;
f)
ai criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque
dolci superficiali;
g)
ai criteri generali di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla
diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana
delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
h)
ai criteri per la individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo
4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;
i)
ai criteri di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne.
Art.
62
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e
della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'articolo 3 della L.R. 6
marzo 1998, n. 9, le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle
acque, ed in particolare quelle relative:
a)
al controllo degli scarichi, anche nelle unità geologiche, e al rilascio delle
relative autorizzazioni, salvo quelle nelle pubbliche fognature;
b)
alla tutela idrica del sottosuolo;
c)
all'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;
d)
alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
e)
al monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla
persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze
ammesse alla produzione di preparati per lavare;
f)
al monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne;
g)
alla delimitazione delle zone non balneabili.
Capo
IX - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
Art.
63
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di
rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche e sonore
relative:
a)
alla formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento del territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità
dell'aria;
b)
alla fissazione dei valori di qualità dell'aria e delle emissioni degli
impianti;
c)
all'indirizzo e coordinamento nell'ambito dei piani di cui alla lettera a), dei
sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinamenti atmosferici,
all'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
d)
ai pareri, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità, previsti
dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli
impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
64
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e
della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'articolo 3 della legge
regionale n. 9 del 1998, le funzioni amministrative concernenti il rilevamento,
la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui
all'articolo 84 decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle
relative:
a)
alle autorizzazioni concernenti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni
inquinanti;
b)
alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
c)
alla rilevazione, al controllo e alla disciplina integrativa sul rispetto dei
limiti massimi di accettabilità delle emissioni inquinanti prodotte da sorgenti
fisse;
d)
alla rilevazione, al controllo, alla disciplina e alla prevenzione delle
emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse;
e)
al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla
istituzione dei relativi corsi di formazione.
Capo
X - Gestione dei rifiuti
Art.
65
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alle lettere a),
b), c), f), g), h), i), 1), m), n) e n-bis) dell'articolo 19, comma 1 del D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22.
2.
È, inoltre, riservata alla Regione la costituzione di un osservatorio regionale
per lo studio ed il monitoraggio della produzione, dello smaltimento e recupero
dei rifiuti, quale strumento di supporto e di ausilio per la elaborazione del
piano regionale di gestione dei rifiuti.
Art.
66
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono confermate in capo alle province le funzioni amministrative in materia di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del
1997.
2.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative indicate nelle lettere
d) ed e) del comma 1, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente, dagli articoli 27 e
28 del medesimo decreto.
Capo
XI - Risorse idriche e difesa del suolo
Art.
67
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
alla difesa e consolidamento dei versanti, delle aree instabili nonché alla
difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le
valanghe ed altri fenomeni di dissesto;
b)
ai piani e programmi di intervento nei bacini idrografici di rilievo nazionale,
di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183 ed all'adeguamento dei piani territoriali
regionali;
c)
ai piani e programmi di intervento per la tutela ambientale, di cui alla L. 28
agosto 1989, n. 305;
d)
all'aggiornamento e alla modifica del piano regolatore generale degli
acquedotti e alla formulazione dei pareri in materia di programmazione
nazionale generale o di settore, della destinazione delle risorse idriche;
e)
alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di intesa
con le regioni interessate, qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di
più regioni.
Art.
68
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa
del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli
86 e 89 decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:
a)
ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U.
approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché a quelli di pronto intervento,
di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi
compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi
opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi
siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
b)
agli sbarramenti di ritenuta di cui al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, che
non superino i quindici metri d'altezza e non determinino un invaso superiore a
un milione di metri cubi;
c)
alla ricarica artificiale delle acque sotterranee di cui al D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 132 e alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed
integrazioni;
d)
agli approvvigionamenti idrici di emergenza, all'esercizio dei poteri
sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali sub-provinciali e all'adozione
dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità
delle acque di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 236 del 1988;
e)
al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche,
nonché di quelle relative alle grandi derivazioni che sono esercitate, in
attesa dell'entrata in vigore del piano di bacino, sulla base di intese tra le
province interessate e la Regione;
f)
alla disciplina relativa alla ricerca, all'estrazione ed alla utilizzazione
delle acque sotterranee, ivi compresa la tutela idrica del sottosuolo;
g)
alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione delle opere idrauliche
di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con
la Regione;
h)
alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua
funzionali alla regimazione idraulica;
i)
alle concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;
l)
alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, anche ai sensi
dell'articolo 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 36;
m)
alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora
tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso
d'acqua sulla base di singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'articolo 43,
comma 3 del regio decreto n. 1775 del 1933.
2.
Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono esercitate dalle
province al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 e nei
limiti di cui all'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112 del
1998.
3.
Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a) e g) del
comma 1, nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della L.R. 25 gennaio
1990, n. 4, si avvalgono, di norma, salvo motivate ragioni, dei Consorzi di
bonifica o delle comunità montane, laddove i Consorzi di bonifica non siano
stati costituiti.
Capo
XII - Opere pubbliche
Art.
69
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
È riservata alla Regione la programmazione delle opere pubbliche non
espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere
c), d), e) e f) del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2.
Sono, inoltre, riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione ed aggiornamento
dell'elenco relativo;
b)
alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relativa ai
progetti di opere pubbliche di competenza regionale;
c)
alla programmazione e al finanziamento delle opere di ripristino conseguenti ad
eventi bellici o a calamità naturali.
Art.
70
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di opere
pubbliche relative:
a)
all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a
150 kV;
b)
alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a
progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.
Art.
71
Funzioni
e compiti conferiti ai comuni.
1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative al ripristino
degli edifici privati danneggiati da eventi bellici.
Art.
72
Funzioni
e compiti conferiti agli enti locali.
1.
Sono delegate agli enti locali, da individuarsi secondo il criterio di
adeguatezza, in ragione delle caratteristiche degli interventi da realizzare,
le funzioni in materia di opere pubbliche relative:
a)
all'edilizia di culto;
b)
alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili
destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;
c)
alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a
calamità naturali.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli enti
locali delegati, ove gli interventi non riguardino opere di proprietà degli
stessi esercitano le funzioni istruttorie e di controllo, assegnando il
contributo previsto alla diretta gestione del soggetto pubblico o privato
titolare del bene; possono inoltre, previa convenzione con il soggetto pubblico
o privato titolare del bene, fungere direttamente da stazione appaltante.
Capo
XIII - Viabilità
Art.
73
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento della
rete viaria regionale e la disciplina delle relative modalità e criteri di
progettazione, costruzione e manutenzione; la Regione provvede agli interventi
di carattere interregionale mediante accordi di programma con le regioni
interessate. È altresì, riservata alla Regione, d'intesa con le province
interessate, la classificazione e declassificazione delle strade regionali e
provinciali, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Art.
74
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi
di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le
province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità
e dei criteri fissati dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.
Capo
XIV - Trasporti
Art.
75
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative conferite dall'articolo
105, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con esclusione del
rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a), comma 2 dello stesso
articolo 105, già delegate alle province dall'articolo 18 della L.R. 18
novembre 1998, n. 37, in materia di trasporto pubblico locale.
Art.
76
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Le province, oltre alle funzioni già delegate dalla legge regionale n. 37 del
1998, esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 105, comma 3 del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
Capo
XV - Protezione civile
Art.
77
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative attribuite dall'articolo
108, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, relative:
a)
alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;
b)
all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b) della L. 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale del
vigili del fuoco;
c)
agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della
legge n. 225 del 1992;
d)
all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni
di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
e)
alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità
atmosferica, ivi compresa la individuazione dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla L. 14 febbraio 1992, n. 185;
f)
agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
2.
Per gli interventi di cui al comma 1, lettera f) è istituita presso il
dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale di coordinamento
delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione
civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla L.R. 25 maggio
1994, n. 15 e dei gruppi comunali di protezione civile, con compiti di raccordo
tra le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei confronti della
Giunta regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei fondi per il
volontariato di protezione civile.
3.
La Giunta regionale con proprio atto individua le competenze e le modalità di
funzionamento della Consulta.
Art.
78
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
79
Funzioni
e compiti conferiti ai comuni.
1.
I comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998.
TITOLO
IV
Servizi
alla persona e alla Comunità
Capo
I - Tutela della salute
Art.
80
Funzioni
concernenti le materie della salute umana e della sanità veterinaria.
1.
La Regione esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle
materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come indicati
dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservati allo
Stato.
2.
Sono riservate, in particolare, alla Regione le funzioni ed i compiti
amministrativi relativi:
a)
all'approvazione dei piani e programmi non aventi rilievo e applicazione
nazionale;
b)
all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;
c)
alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria
di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione,
apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo
preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 3 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonché, alla vigilanza successiva, ivi compresa la
verifica della applicazione della buona pratica di laboratorio;
d)
alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998;
e)
all'adozione dei provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;
f)
alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad
esclusione delle funzioni previste dagli articoli 7 e 9 stessa legge, riservate
allo Stato e ferme restando le competenze del sindaco di cui agli articoli 2,
comma 1, e 6 della stessa legge;
g)
all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, ivi
comprese quelle di vigilanza amministrativa, di controllo, di indirizzo e di
verifica e quelle relative alla disciplina delle modalità gestionali,
organizzative e di funzionamento;
h)
alla vigilanza ed al controllo sugli enti pubblici e privati che operano a
livello infraregionale, nonché le funzioni già di competenza delle regioni
sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti
nazionali;
i)
alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o
infraregionale;
l)
al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della
partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e infraregionale, ed ai
fini dell'accesso alle convenzioni con le ASL per l'assistenza generica e
specialistica di cui alla L. 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del
D.P.R. 20
dicembre
1979, n. 761.
3.
La Regione esercita, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi delegati
ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
concernenti i prodotti cosmetici.
Art.
81
Avvalimento
S.S.R. (8).
1.
La Regione, per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio
o esecutivo può avvalersi degli uffici e delle strutture del servizio sanitario
regionale.
Capo
II - Servizi sociali
Art.
82
Funzioni
e compiti relativi alla materia servizi sociali.
1.
Le funzioni ed i compiti concernenti la materia servizi sociali comprendono le
attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso
della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e
da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia, così come definite dall'articolo 128, comma 2 del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
Art.
83
Ripartizione
delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali.
1.
Le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo
132, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono individuate e
ripartite tra la Regione e gli enti locali, ai sensi della L.R. 23 gennaio
1997, n. 3.
2.
Le funzioni amministrative concernenti la promozione e il coordinamento
operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi
sociali, di cui all'articolo 132, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del
1998, sono ripartite tra la Regione e gli enti locali ai sensi della L.R. 2
novembre 1993, n. 12 e della L.R. 25 maggio 1994, n. 15.
Art.
84
Funzioni
e compiti riservati alla Regione in materia di invalidi civili.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:
a)
alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici
aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del
1998;
b)
alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della
concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per
i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal D.P.R. 21
settembre 1994, n 698 emanato in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537;
c)
alla definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini
dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile anche
nell'ambito di procedimenti, diversi da quelli le cui funzioni sono attribuite
ai comuni, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone
disabili.
Art.
85
Funzioni
conferite ai comuni in materia di invalidi civili.
1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative alla concessione
di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili dall'articolo 130,
comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
86
Funzioni
conferite alle aziende sanitarie in materia di invalidi civili.
1.
Gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del
sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi
dell'articolo 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, in conformità al principio di
separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la
concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge n.
537 del 1993, sono svolti dalle aziende sanitarie di cui al decreto legislativo
n. 502 del 1992, tramite le commissioni sanitarie operanti presso di esse,
composte come previsto dalla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai
sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992.
Art.
87
Fondo
regionale per l'assistenza sociale.
1.
Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 133 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ed assegnate alla Regione
concorrono a formare il Fondo regionale per l'assistenza sociale di cui alla
L.R. 23 gennaio 1997, n 3.
Art.
88
Modifica
e integrazione della legge regionale n. 3 del 1997, relativa al riordino
funzioni socio-assistenziali.
1. (9).
2.
All'articolo 35, comma 1 della legge regionale n. 3 del 1997 le parole «con le
modalità di cui all'articolo 28», sono sostituite dalle seguenti «anche in
forma associata negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale
regionale».
3. (10).
Capo
III - Istruzione scolastica
Art.
89
Programmazione
e gestione amministrativa del servizio scolastico.
1.
La programmazione e la gestione del servizio scolastico ricomprendono l'insieme
delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e la continua
erogazione dei servizi di istruzione, come definiti dall'articolo 136 del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
90
Funzioni
riservate alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:
a)
alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale;
b)
alla programmazione della rete scolastica nell'ambito del piano regionale, nei
limiti delle disponibilità umane e finanziarie e sulla base dei piani
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla
lettera a);
c)
alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali
interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento
della offerta formativa;
d)
alla determinazione del calendario scolastico;
e)
ai contributi alle scuole non statali;
f)
alle iniziative e alle attività di promozione relative all'ambito delle
funzioni di cui alle precedenti lettere;
g)
alla formulazione del parere al Ministro della pubblica istruzione sui piani
annuali e pluriennali di sviluppo delle scuole di ogni ordine e grado.
Art.
91
Riordino
delle funzioni.
1.
La Regione provvede al riordino delle funzioni conferite in materia di
programmazione e gestione del servizio scolastico.
Art.
92
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Le province esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'articolo
139, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
93
Funzioni
e compiti conferiti ai comuni.
1.
I comuni esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'articolo 139,
comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché, in collaborazione con
le comunità montane e le province, quelli di cui al comma 2 dello stesso
articolo, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche.
Capo
IV - Formazione professionale
Art.
94
Funzioni
e compiti concernenti la materia formazione professionale.
1.
Le funzioni e i compiti relativi alla materia formazione professionale
concernono le attività indicate dall'articolo 141 del decreto legislativo n.
112 del 1998.
Art.
95
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:
a)
alla programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale,
compresa quella del personale del servizio sanitario nazionale,
dell'orientamento professionale e della promozione educativa ed educazione
permanente;
b)
agli adempimenti, avvalendosi anche delle province, connessi all'attività di
alta formazione di interesse interregionale o che richiedano una gestione
unitaria a livello regionale;
c)
agli adempimenti connessi ai rapporti con l'Unione europea e alla attuazione e
controllo della realizzazione dei programmi comunitari, con particolare
riferimento al monitoraggio, al controllo di gestione, alla valutazione
dell'efficacia, agli adempimenti finalizzati ai saldi contabili, ai certificati
di esecuzione e alla rendicontazione e ad ogni altro adempimento ad essi
connesso;
d)
alla programmazione, in raccordo con le province, delle iniziative volte a
realizzare l'integrazione tra i sistemi educativi-formativi e quello
produttivo;
e)
all'osservazione del mercato del lavoro e delle professioni per il
miglioramento delle politiche del lavoro e all'indicazione alle province sulle
tendenze del mercato del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi;
f)
alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale della Regione e
degli enti, agenzie e istituti regionali;
g)
alla formazione professionale del personale del servizio sanitario, che
richiede una gestione unitaria a livello regionale.
Art.
96
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione,
orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate
dall'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale,
collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f) del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in forma integrata agli altri
servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali.
Art.
97
Modificazioni
della legge regionale n. 69 del 1981, relativa al sistema formativo regionale.
1.
La rubrica dell'articolo 5, della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, è modificata
come segue: «Trasferimento delle funzioni amministrative.» Al comma 1 dello
stesso articolo la parola «delegate» è sostituita dalla parola: «trasferite».
Capo
V - Beni e attività culturali
Art.
98
Funzioni
e compiti concernenti la materia beni e attività culturali.
1.
Le funzioni ed i compiti relativi alla materia beni e attività culturali
comprendono le attività di tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei
beni culturali, dei beni ambientali, nonché le attività culturali ad essi
connessi, così come definiti dall'articolo 148, comma 1 del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
Art.
99
Tutela
e conservazione dei beni culturali.
1.
La Regione e gli enti locali concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, alla attività di conservazione dei beni culturali, intesa come
attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed
ambientali.
2.
Ferme restando le funzioni amministrative esercitate dalla Regione in ordine
alla tutela dei beni bibliografici di cui agli articoli 7 e 9 del D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3 e all'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la
Regione coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie comuni da
seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, anche al fine di
garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta e la
elaborazione dei dati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4,
lettera e) del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3.
La Regione, le province ed i comuni possono formulare proposte ai fini di:
a)
apposizione di vincolo diretto o indiretto di interesse storico o artistico e
vigilanza su beni vincolati;
b)
espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico.
4.
La Regione, le province ed i comuni possono esercitare, ove lo Stato rinunci,
il diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della L. 1° giugno 1939, n.
1089.
Art.
100
Gestione
dei beni culturali.
1.
Le province e i comuni provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni
culturali trasferita ai sensi dell'articolo 150, comma 1 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 e a tal fine esercitano le attività concernenti:
a)
l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale; i servizi
aggiuntivi; le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
b)
la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte
museali;
c)
la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di
valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112
del 1998.
2.
La Regione detta con legge le norme generali sull'organizzazione, funzionamento
e sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione sia
trasferita ai sensi del comma 1.
Art.
101
Valorizzazione
dei beni culturali.
1.
La Regione e gli enti locali curano, anche mediante forme di cooperazione
strutturali e funzionali, anche con lo Stato, la valorizzazione dei beni culturali
e ambientali, ponendo in essere, a tal fine, ogni attività diretta a
migliorarne le condizioni di conoscenza e conservazione e ad incrementarne la
fruizione ai sensi dell'articolo 152, comma 1 del decreto legislativo n. 112
del 1998.
Art.
102
Promozione
delle attività culturali.
1.
La Regione e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla
promozione delle attività rivolte a formare e diffondere le espressioni della
cultura e dell'arte, ponendo in essere, a tal fine, ogni iniziativa diretta a
suscitarne lo sviluppo e la diffusione ed a sostenerle, ai sensi dell'articolo
153, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.
103
Commissione
regionale per i beni e le attività culturali.
1.
La Giunta regionale promuove la costituzione della Commissione regionale per i
beni e le attività culturali, composta secondo quanto previsto dall'articolo
154 del decreto legislativo n. 112 del 1998, per l'espletamento delle funzioni
e dei compiti indicati nell'articolo 155 dello stesso decreto legislativo.
2.
La Giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della
Commissione regionale per i beni e le attività culturali.
3.
La Commissione regionale per i beni e le attività culturali è costituita con
decreto del Presidente della Giunta
4.
La Commissione regionale per i beni e le attività culturali costituisce
strumento di cooperazione strutturale e funzionale tra lo Stato, la Regione e
gli enti locali per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la
promozione delle attività culturali.
Capo
VI - Spettacolo
Art.
104
Funzioni
e compiti della Regione e degli enti locali.
1.
La Regione e gli enti locali promuovono, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, azioni coordinate di intervento nel settore dello spettacolo al
fine di incrementare le attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche
e audiovisive, valorizzandone la qualità e la progettualità, anche al fine di
un migliore equilibrio delle presenze, dei soggetti e delle attività teatrali
sull'intero territorio regionale.
2.
La Regione provvede alla programmazione degli interventi diretti alla
promozione dello sviluppo, della qualificazione e della produzione delle
attività di cui al comma 1.
Capo
VII - Sport
Art.
105
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
alla programmazione degli impianti sportivi, attraverso il programma
pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale e di intervento
di settore;
b)
alla programmazione delle iniziative di promozione sportiva e
motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, così come disciplinata
dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 21;
c)
alla tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e
motorio-ricreativa;
d)
alla tutela della salute dei cittadini ed alla regolamentazione dei Centri di
attività motoria (C.A.M.) di cui al titolo IV della legge regionale n. 21 del
1997 e al Reg. 29 maggio 1998, n. 16.
Art.
106
Funzioni
conferite alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni relative alla concessione dei
contributi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e d) della legge
regionale n. 21 del 1997.
Art.
107
Funzioni
conferite ai comuni.
1.
I comuni esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni
necessarie all'apertura e all'esercizio dei C.A.M..
TITOLO
V
Polizia
amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Capo
I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
Art.
108
Funzioni
concernenti la polizia amministrativa.
1.
Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa
regionale e locale sono quelli relativi alle misure di cui all'articolo 159, comma
1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2.
La Regione e gli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge,
esercitano tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa non
riservati allo Stato, ivi compresi l'accertamento delle violazioni e la
irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 30 maggio 1983,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Alla Regione è riservato, ai sensi dell'articolo 162, comma 1 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di
interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale,
di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4.
I comuni esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad essi
trasferiti ai sensi dell'articolo 163, comma 2 del decreto legislativo n. 112
del 1998.
5.
Le province esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad esse
trasferite ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo n. 112
del 1998.
6.
La Regione e gli enti locali disciplinano, rispettivamente con legge e con
regolamento, il servizio di polizia amministrativa, in conformità ai principi
di cui al Titolo V della Costituzione ed a quelli stabiliti dalle leggi dello
Stato nelle materie ad esso riservate.
TITOLO
VI
Conferimento
di funzioni amministrative in agricoltura e foreste, caccia e pesca,
rideterminazione dei territori montani ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142
Capo
I - Ambito di applicazione
Art.
109
Ambito
di applicazione.
1.
Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono integrazione di
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. l0 del 1998 con
specifico riferimento alle materie dell'agricoltura, delle foreste ed economia
montana, della caccia e pesca e danno attuazione all'articolo 28, commi 2 e 3
della legge n. 142 del 1990, in materia di delimitazione dei territori montani.
Capo
II - Agricoltura
Art.
110
Funzioni
e compiti conferiti alle comunità montane.
1.
Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni amministrativi
relative:
a)
al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei coltivatori diretti
previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604 per la formazione della piccola
proprietà contadina;
b)
al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a
titolo principale ai sensi della L. 21 febbraio 1977, n. 36;
c)
all'attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento dei benefici fiscali
a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge
n. 36 del 1977;
d)
alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra
per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ai sensi
dell'articolo 3 della L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione dei
ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza, ai sensi dell'articolo
12, comma 4 della L.R. 25 gennaio 1990, n. 4;
e)
alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla ripresa delle
attività produttive a seguito delle calamità naturali previste dall'articolo 3
della L. 14 febbraio 1992, n. 185;
f)
alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con
esclusione dei compiti previsti dall'articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963;
g)
alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
h)
all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti alla I e II
classe, disciplinate dall'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255,
dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e
dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
i)
agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti
dall'articolo 12 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'articolo
7 della L. 16 ottobre 1975, n. 493, con esclusione del riparto dei fondi, delle
convenzioni con gli Istituti di credito e dei rendiconti complessivi da
presentare al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del tesoro,
che rimangono di competenza della Giunta regionale;
l)
al rilascio del parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi
della L. 20 aprile 1976, n. 195;
m)
al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del
decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;
n)
al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto
dalla L.R. 28 agosto 1995, n. 39;
o)
all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi
della L. 18 giugno 1931, n. 987;
p)
all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui
alla L.R. 14 agosto 1997, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni,
dandone comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi
previsto;
q)
all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre
incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della L. 4 agosto
1978, n. 440 e della L.R. 29 maggio 1980, n. 59;
r)
al rilascio delle certificazioni agli imprenditori agricoli a titolo
principale, ai sensi delle L. 28 gennaio 1977, n. 10 e la legge n. 6 del 1977,
nonché della L. 9 maggio 1975, n. 153;
s)
alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31,
46 e 50 della L. 3 maggio 1982, n. 203;
t)
alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi
dell'articolo 3, comma 6 della L.R. 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di
quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono
in capo alla Regione;
u)
ai pareri relativi alle estinzioni anticipate alle restrizioni ipotecarie ed
accolli di operazioni creditizie agrarie agevolate;
v)
al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui ai
regolamenti C.E.E. n. 1272 del 1988 e n. 2328 del l991, esercitate in
conformità. direttive regionali;
z)
alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle
dichiarazioni delle giacenze vini e/o mosti;
aa)
agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per
l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.;
bb)
agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione,
reimpianti e nuovi impianti;
cc)
al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo
sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall'articolo 5, comma unico,
lettera c) L.R. 24 aprile 1979, n. 17;
dd)
alla concessione dei benefici di cui all'articolo 3, comma l, lettere a), b),
c), d), e), h) ed i) della L.R. 22 gennaio 1986, n. 6;
ee)
alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della legge regionale n.
6 del 1986;
ff)
alla vigilanza di cui all'articolo 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in
materia di riproduzione animale;
gg)
all'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066 del 1992 «Premio speciale ai
produttori di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici», e del
Regolamento C.E.E. n. 2069 del 1992 «Premi ai produttori di carni ovine e
caprine»;
hh)
alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201
del 1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996;
ii)
al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di
trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai
regolamenti U.E. n. 603 del 1995 del Consiglio del 21 febbraio 1995, n. 785 del
1995 della Commissione del 6 aprile 1995 e n. 1794 del 1997 della Commissione
del 17 settembre 1997, sulla base di direttive della Regione cui è riservata
l'intera funzione di organo di controllo definita in «unico referente a livello
territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.
Art.
111
Conferimento
di funzioni e compiti ai comuni.
1.
Nei territori di Foligno, Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui
all'articolo 110 sono trasferite ai rispettivi comuni che possono affidarle, in
tutto o in parte, ad una delle comunità montane limitrofe.
2.
Le funzioni amministrative, di cui all'articolo 110, sono trasferite ai comuni
di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini.
Capo
III - Foreste ed economia montana
Art.
112
Funzioni
riservate alla Regione.
1.
Nel quadro di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale n. 10 del
1998, sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione generale e di
determinazione degli obiettivi degli indirizzi operativi relativi al settore
foreste ed economia montana.
2.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano
forestale regionale (P.F.R.), che costituisce quadro di riferimento per i piani
pluriennali di opere ed interventi e per l'attuazione dei regolamenti
comunitari inerenti il settore forestale.
3.
Il P.F.R. ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione
del nuovo P.F.R.
4.
Il P.F.R. è attuato con i programmi annuali di cui alla L.R. 16 dicembre 1983,
n. 47.
5.
Sono di competenza della Giunta regionale:
a)
la formazione e l'aggiornamento del sistema formativo forestale;
b)
il coordinamento dell'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, in
base agli indirizzi contenuti nei programmi di cui all'articolo 77, comma 1,
lettera a) e l'approvazione del piano annuale degli interventi ai sensi
dell'articolo 4 della L.R. 4 agosto 1987, n. 37;
c)
l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.
6.
La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del
Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell'articolo 16, comma 2
dello Statuto regionale, un'Azienda, anche in forma di società di capitali a
prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli
enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati.
7.
La Giunta regionale è delegata agli adempimenti connessi alla costituzione
dell'Azienda.
Art.
113
Modifiche
alla legge regionale n. 23 del 1979, alla legge regionale n. 47 del 1983 e alla
legge regionale n. 37 del 1987, relative alla gestione del patrimonio
agro-forestale regionale, agli interventi per il recupero, la valorizzazione e
lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani, alla prevenzione
e repressione degli incendi boschivi.
1. (11).
2. (12).
3. (13).
Art.
114
Funzioni
e compiti conferiti alle comunità montane.
l.
Sono trasferite alle comunità montane:
a)
le funzioni amministrative già delegate alle medesime con L.R. 18 marzo 1980, n.
19 e L.R. 8 giugno 1981, n. 32 concernenti le prescrizioni di massima e di
polizia forestale;
b)
le funzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 18 della L.R. 18. novembre
1987, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui all'articolo
4 della L.R. 27 giugno 1983, n. 21;
c)
le funzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi l e 3, all'articolo 12,
commi 8 e 9, all'articolo 16, comma 3, quando l'impianto non è eseguito
direttamente dalla comunità montana, e all'articolo 18, comma l della L.R. 28
febbraio 1994, n. 6.
2.
Sono delegate alle comunità montane:
a)
le funzioni amministrative di cui all'articolo 6 della L.R. 8 giugno 1981, n.
32;
b)
le funzioni amministrative di cui all'articolo 16, comma 2 della L.R. 8 giugno
1984, n. 29;
c)
gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi. Le comunità montane
possono a tal fine impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero
territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni
interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe. Nei territori dei
comuni di Perugia, Terni e Foligno continuano ad operare le comunità montane
nelle quali gli stessi sono ricompresi prima dell'entrata in vigore della
presente legge;
d)
la tenuta dell'elenco delle ditte tagliaboschi autorizzate ai sensi della legge
regionale n. 32 del 1981.
Art.
115
Conferimento
di funzioni e compiti ai comuni.
l.
Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative
trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2,
dell'articolo 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni, con
esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 114.
2.
Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane,
rispettivamente dai commi l e 2 dell'articolo 114, sono trasferite o delegate
ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e
San Gemini.
Capo
IV - Caccia
Art.
116
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
l.
Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, la promozione
di studi, di ricerche e di interventi sull'ambiente e sulla fauna e la
redazione del calendario venatorio.
Art.
117
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di gestione
faunistica caccia, in particolare quelle relative:
a)
all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei
programmi annuali-intervento;
b)
all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse
faunistico;
c)
alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina
dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati;
d)
all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e alle autorizzazioni
connesse alle diverse forme di caccia.
Capo
V - Pesca
Art.
118
Funzioni
e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
all'elaborazione e all'approvazione dei piani pluriennali per la conservazione
e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;
b)
alla ricerca e alla sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi
conoscitivi e al supporto della programmazione, con particolare riferimento
all'elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.
Art.
119
Funzioni
e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti la
gestione, la tutela e conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle
acque interne ed, in particolare, quelle relative:
a)
all'elaborazione e all'approvazione dei programmi annuali degli interventi in
materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici;
b)
all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di
pesca regolamentata e ai relativi adempimenti;
c)
ai ripopolamenti;
d)
al rilascio delle licenze di pesca;
e)
all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;
f)
al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti
e specchi d'acqua artificiali.
Capo
VI - Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della L. 8 giugno 1990, n.
142
Art.
120
Ridelimitazione
dei territori montani ai sensi della legge n. 142 del 1990.
1.
In attuazione dell'articolo 28, comma 2 della L. 8 giugno 1990, n. 142, sono
esclusi dalle comunità montane i comuni di Perugia, Foligno e Terni, aventi
ciascuno una popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti.
2.
I benefici e gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Comunità
Europea o dalle leggi statali e regionali, compresi quelli di cui alla L. 31
gennaio 1994, n. 97, sono estesi ai territori montani dei comuni non ricompresi
nelle zone omogenee delle comunità montane.
TITOLO
VII
Norme
finali e transitorie
Art.
121
Funzioni
già conferite alla Regione e agli enti locali ed esercizio effettivo funzioni
conferite.
1.
La Regione, i comuni, le province e gli altri enti locali continuano ad
esercitare le funzioni e svolgono i compiti loro conferiti dalle leggi statali
e regionali vigenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo
n. 112 del 1998 nelle materie da questo disciplinate, salvo diversa espressa
previsione del decreto legislativo medesimo e sempre che non risultino
diversamente conferiti dalle norme della presente legge.
2.
L'esercizio effettivo delle funzioni conferite agli enti locali, concernenti
gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive,
ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i
benefici di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10
della decreto legislativo n. 34 del 1998, avviene dopo l'entrata in vigore
della legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 123 del 1998 e
comunque non oltre l'anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
3.
La legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 123 del 1998 per
quanto attiene i settori dell'industria dell'artigianato e della cooperazione
di produzione e lavoro, persegue gli obiettivi della unificazione degli
interventi secondo i criteri di definizione dell'impresa adottati dall'Unione
europea, della
semplificazione,
dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure amministrative,
prevedendo anche l'affidamento a soggetti terzi, in particolare per le
procedure di tipologia automatica prevista dal decreto medesimo, della
erogazione dei contributi a favore delle imprese.
4.
Fino all'entrata in vigore della normativa di cui al comma 2, trovano
applicazione in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 123 del 1998.
5.
Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alla Regione dal decreto
legislativo n. 112 del 1998 non espressamente trasferiti, attribuiti o delegati
ai comuni, alle province, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali,
dalla presente legge, devono intendersi riservati alla Regione.
Art.
122
Subentro
convenzioni.
1.
Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle
convenzioni, di cui agli articoli 15, comma 1 e 19, comma 12 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, sono deliberate dalla Giunta regionale, che
provvede agli eventuali adeguamenti affinché sia garantita la coerenza con
l'organizzazione delle funzioni delegate o trasferite.
Art.
123
Esito
dell'intesa.
1.
In tutti i casi in cui è previsto che gli enti locali esercitino una funzione o
un compito d'intesa con la Regione, qualora l'intesa non venga raggiunta nel
termine di sessanta giorni da quando la stessa è stata promossa, si provvede
nei successivi trenta giorni con decreto del Presidente della Giunta.
Art.
124
Individuazione
materie, livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite e potere
sostitutivo.
1.
Il Consiglio regionale, secondo la procedura prevista dall'articolo 13, comma 1
della legge regionale n. 34 del 1998, individua con deliberazione, entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, quali funzioni vanno svolte
in forma associata dai comuni di minore dimensione demografica e per ognuna di
esse il livello ottimale di esercizio.
2.
I comuni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale
n. 34 del 1998, entro 180 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione della deliberazione di cui al comma 1, esercitano le funzioni in
forma associata, avendo individuato autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie.
3.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Giunta regionale esercita,
acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo
15, comma 8, lettera e) della legge regionale n. 34 del 1998, il potere sostitutivo
previsto dall'articolo 13, comma 3 della stessa legge.
Art.
125
Riserva
di approvazione di atti.
1.
Le approvazioni degli atti previste dagli articoli 12, 13 e 14 della legge
regionale n. 9 del 1995, restano di competenza della Regione, pur in presenza
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 59,
qualora agli atti stessi sia stato dato formale inizio secondo l'iter previsto
dalla previgente normativa.
Art.
126
Esercizio
provvisorio e potere sostitutivo.
1.
In attesa della legge regionale di riordino territoriale delle comunità
montane, i comuni di cui agli articoli 111, comma 2, e 115, comma 2, esercitano
le funzioni amministrative previste, rispettivamente, dagli articoli 110 e 114,
commi 1 e 2, affidandole ad una delle comunità montane limitrofe.
2.
Qualora i comuni di cui al comma 1, non procedano all'affidamento delle
funzioni ivi previste ad una delle comunità montane limitrofe, la Giunta
regionale, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore ai 90
giorni, procede in via sostitutiva, sentito il Consiglio delle autonomie
locali, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera e) della legge regionale n.
34 del 1998.
Art.
127
Rinnovo
degli organi delle comunità montane.
1.
Si procede al rinnovo degli organi delle comunità montane così come
ridelimitate dall'articolo 120, alla scadenza naturale degli attuali Consigli
delle stesse.
Art.
128
Riordino
e semplificazione delle norme di settore.
1.
La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede
al riordino delle normative di settore.
Art.
129
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
il terzo comma, dell'articolo 5 della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69;
b)
il comma 3, dell'articolo 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 40;
c)
l'articolo 16, della L.R. 8 giugno 1996, n. 20.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1999, n. 15.
(2)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, L.R. 8 aprile 1980, n. 28.
(3)
Sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 5, L.R. 16 febbraio 1998,
n. 5.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(6)
Aggiunge il comma 1-bis all'art. 5, R. 8 agosto 1996, n. 20.
(7)
Aggiunge la lettera m) al comma 7 dell'art. 8, L.R. 8 agosto 1996, n. 20.
(8)
Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 1609.
(9)
Sostituisce, con i commi 1 e 1-bis, l'originario comma 1 dell'art. 34, L.R. 23
gennaio 1997, n. 3.
(10)
Sostituisce, con le lettere a), b), c) e d), i numeri I e II della lettera b)
del comma 1 dell'art. 46, L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.
(11)
Sostituisce il quinto comma dell'art. 6, L.R. 14 maggio 1979, n. 23.
(12)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, L.R. 16 dicembre 1983, n. 47.
(13)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 4 agosto 1987, n. 37.